Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 01/08/2003 n. 259

b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;

c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile , anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a

1.000 MHz, è dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie. 7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli. 8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.

Art. 40 Modalità particolari di esercizio 1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato. 2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c) numero 2.1), ed all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11. 3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato. 4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.

Art. 41 Contitolarità 1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, è ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.

Art. 42 i 1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il Decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002. 2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione. 3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione. Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H (art. 134) Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale. Capo I ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE Sezione I Scopo ed ambito di applicazione

Art. 1 Validità autorizzazione generale - Rinnovo 1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni. 2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato. 3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato. 4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni. 5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.

Art. 2 Patente 1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 " 3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:

a) copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;

b) n. 2 fotografie formato tessera.

Art. 3 Esami 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e consistono:

a) per la patente di classe A: a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato; a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1)

b) per la patente di classe B: b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1) 2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli

articoli 5, 6, e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile. 3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo. 4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare. 5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali. 6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2) . 7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una e agli interessati. 8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato.

Art. 4 Domande ammissione esami 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:

a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;

b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;

c) una marca da bollo del valore corrente;

d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata. 2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Art. 5 Esoneri prove di esami 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato. 2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;

b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;

c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2. 4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

Art. 6 Nominativo 1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere. 2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:

a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;

b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli

articoli.143 e 144 del Codice.

Art. 7 Acquisizione nominativo 1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:

a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni autorizzazioni;

b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

 

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